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Esami non obbligatori – ieri-oggi-domani

Cari genitori, come molti sanno la legge che prevede i controlli annuali sotto forma di esame è passata in Parlamento e in Senato. E’ giunto il momento di unire le forze per fare pressione al Ministero affinché vengano stralciati dall’Atto del Governo n.384 i riferimenti all’educazione parentale o, in alternativa, che questi vengano riformulati coerentemente rispetto alla legislazione vigente.

Ci stanno sostenendo in questa causa Onorevoli e Senatori di svariati gruppi politici che ben comprendono come questa legge della “Buona Scuola” sia fortemente anticostituzionale.

Invitate le vostre famiglie a far sentire la propria voce contro questo Atto che ci sospingerebbe verso quel poco rassicurante scenario di omologazione ed appiattimento verso il basso che tanto male sta facendo alla Scuola Italiana. Inviate la lettera di protesta oggi, DOPO AVERLA PERSONALIZZATA CON IL VOSTRO NOME E CITTÀ DI PROVENIENZA. E’ da copiare fino alla fine del punto 8 dell’elenco normative.

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Clicca qui per inviare la mail >

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Se il pulsante non funziona puoi inviare la mail seguendo le istruzioni qui di seguito:

Destinatari della mail  (inserire tutti gli indirizzi nel campo “destinatario”, separati da virgola):

valeria.fedeli@senato.it
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
s.bono@istruzione.it
segreteria.donghia@istruzione.it
segreteria.toccafondi@istruzione.it
segreteria.defilippo@istruzione.it
DPIT.segreteria@istruzione.it
segr.capouffleg@istruzione.it
e.borelli@istruzione.it
alessandra.belloni2@istruzione.it
gianluca.lombardo3@istruzione.it
edu@generika.it

Oggetto: Norme relative agli esami in ambito di Educazione Parentale

Testo del messaggio :

Alla Cortese Attenzione del Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, 
del Capo del Gabinetto Sabrina Bono, 
dei sottosegretari Angela D’Onghia, 
Gabriele Toccafondi e Vito De Filippo, 
del Dip. per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Dott.ssa Rosa De Pasquale, dell’Ufficio legislativo del MIUR 
Avv.Paolo Grasso, Dott.ssa Elisa Borelli, 
Dott.ssa Alessandra Belloni, Dott. Gianluca Lombardo

 

Sono un genitore che fa parte della rete nazionale per l’Educazione Parentale, cui fanno riferimento migliaia di famiglie italiane che, come me, educano direttamente e privatamente i propri figli, ai sensi di un corposo apparato legislativo dedicato all’argomento.

Ho riscontrato che, attraverso uno dei decreti attuativi relativi alla legge “Buona Scuola”, Atto del Governo n. 384, art. 11, comma 3, verrebbero poste delle limitazioni, a mio avviso anticostituzionali, all’esercizio della responsabilità educativa per i genitori che scelgono di istruire direttamente i propri figli, imponendo, arbitrariamente e contrariamente a quanto stabilito per Legge, un esame valutativo annuale a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (come da modifica apportata in commissione Senato) introducendo quindi un anticostituzionale obbligo di valutazione.

La normativa attualmente in vigore* è già esaustiva in materia di esami di idoneità per gli alunni provenienti da istruzione familiare, né è in alcun modo previsto l’obbligo di sostenere annualmente un esame di idoneità alla classe successiva. Inoltre la modifica legislativa in oggetto potrebbe mettere in difficoltà anche i Dirigenti Scolastici, i quali rischierebbero di subire azioni legali da parte delle famiglie che si vedrebbero private di un diritto costituzionale.

Parimenti, la prescrizione di un esame annuale si porrebbe in contrasto con le Indicazioni Ministeriali per l’istruzione del primo ciclo, che esplicitamente invitano alla “contestualizzazione di contenuti, metodi, organizzazione” (Indicazioni nazionali, D.M. 254 del 16 novembre 2012, p.12). Più volte, nelle Indicazioni, è ribadito che “l’alfabetizzazione di base è da conseguirsi nel corso dei cinque anni di scuola primaria e dei tre anni di secondaria inferiore, rispettando le individualità dei formandi.” (Ibidem)

Riteniamo vada altresì precisato che oggetto e obiettivo dell’obbligo è l’istruzione, liberamente impartita (Artt. 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana), non la frequenza di un istituto scolastico né il processo valutativo. Il comma in oggetto, se non adeguatamente emendato e riformulato, pregiudicherebbe la corretta applicazione dei dettami costituzionali e della normativa tuttora in corso.

In conclusione dunque, l’eventuale obbligatorietà di un esame annuale per gli alunni provenienti da istruzione parentale che non intendano rientrare nell’istituzione scolastica, oltre ad essere in palese contrasto con la normativa attualmente in vigore, vincolerebbe di fatto a una scansione eteronoma dei contenuti di apprendimento e comprometterebbe l’attuazione della personalizzazione dei piani di studio, caldamente raccomandata da tutte le indicazioni ministeriali per i docenti delle scuole della Repubblica, valida a maggior ragione per chi si avvale dell’istruzione parentale.

Come chiaramente illustrato più sotto, la legislazione vigente in materia di educazione parentale è già esaustiva; Le chiedo pertanto di fare in modo che vengano stralciati dall’Atto del Governo n. 384 i riferimenti all’educazione parentale o, in alternativa, che questi vengano riformulati coerentemente rispetto alla legislazione vigente.

In linea con quanto sopra esposto, propongo che la sorveglianza da parte delle Istituzioni sull’obbligo di istruzione continui, come già avviene (ai sensi del D.lgs. 76/2005 – Art. 1, comma 4), sulla base di un dialogo aperto e costruttivo tra i Dirigenti scolastici e le famiglie, nel rispetto delle diversità dei percorsi e degli stili di apprendimento individuali.

L’occasione mi è gradita per ringraziarLa per l’attenzione riservata. 
Desidero altresì formulare i miei più sinceri auguri per un proficuo e fruttuoso proseguimento dei lavori.

Cordialmente,

 

NOME E COGNOME

CITTÀ

* RIFERIMENTI NORMATIVI

Riporto qui di seguito gli estratti dei riferimenti normativi attualmente in vigore che già disciplinano la materia dell’istruzione familiare e i relativi esami di idoneità.

Art. 30 della Costituzione Italiana

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. ”

Art. 33 della Costituzione Italiana

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli oneri e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”

Art. 34 della Costituzione Italiana

“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”

D.lgs. 76/2005 – Art. 1, comma 4

“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

D.lgs. 59/2004 – Art. 8 (“La valutazione nella scuola primaria”), comma 4

“Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.[………]”

D.lgs. 297/1994 – Art. 111, commi 1 e 2 – Art. 113, comma 1

“All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico”.

“I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

“Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.

Decreto Ministeriale 489/2001 – Art. 1, comma 1 – Art. 2, commi 2 e 7

“[….] Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato [….].”

“[….] I genitori degli iscritti nell’elenco [….] sono tenuti [….] a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo statale, o paritaria, [….], ovvero a provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria, a norma dell’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell’istituzione scolastica interessata.”

“Gli allievi, soggetti all’obbligo di istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità [….], ai fini del rientro nell’istituzione scolastica [….].”

Ordinanza Ministeriale n. 90, 21 maggio 2001

Art. 4 (“Scuola familiare e privata autorizzata – Esami di idoneità e licenza”)

1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria [….].

4. […………] Gli esami consistono […..] in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali [….].

7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell’attività svolta.

8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo ed il decimo anno di età.

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